Navigazione veloce

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Circolare MIUR 1622 del 16/8/2017 (Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20 l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.)

Si comunica alle SS.LL. che il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 28 luglio 2017, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle Istituzioni scolastiche

Bambini da 0 a 6 anni
Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso agli asilo nido e alle scuole dell’infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere frequentare.

Bambine e ragazzi da 6 a 16 anni
Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al tribunale dei minori.

Cosa devono fare le famiglie per l’a.s. 2017-2018
Per l’anno scolastico 2017/18, considerati i tempi di approvazione del decreto, sono previste delle disposizioni transitorie, sulla base delle quali i genitori devono presentare a scuola la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste o l’esonero (per intervenuta immunizzazione per malattia naturale), l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino (per chi si trova in particolari condizioni cliniche), o la richiesta di vaccinazione all’ASL:
• entro il 10 settembre 2017 per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia
• entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado.
La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).